Sono situazioni meno rare di quanto si tenda a pensare. Un impianto che cede dopo pochi mesi, un nervo lesionato durante l’estrazione di un molare, un’anestesia gestita in modo scorretto.
Quando una prestazione odontoiatrica finisce per compromettere la salute del paziente, si entra nel campo della responsabilità medica in ambito odontoiatrico, una materia sensibilmente più tecnica di quanto la parola “malasanità” lasci intendere.
Questa guida ricostruisce il funzionamento della responsabilità del dentista, le voci di danno risarcibili e gli strumenti che la legge riconosce al paziente.
Sul tema circolano numerose semplificazioni, alcune delle quali rischiano di orientare in modo errato chi ritiene di aver subito un danno.
Contrattuale o extracontrattuale: il doppio binario
È in questo ambito che si concentra gran parte della disciplina, ed è anche l’aspetto che con maggiore frequenza viene trascurato.
Il dentista può rispondere a due titoli diversi, e la distinzione non ha rilievo soltanto teorico: incide su chi deve dimostrare cosa e sui tempi entro cui è possibile agire.
La responsabilità è contrattuale quando il paziente si rivolge al dentista come libero professionista, sulla base di un rapporto diretto.
È irrilevante che lo studio sia privato, in convenzione o in intramoenia: ciò che conta è il contratto che lega il paziente al professionista.
La responsabilità è invece extracontrattuale quando il dentista opera come dipendente di una struttura e il contratto del paziente è con la clinica, non con il singolo sanitario.
La differenza incide su due piani. Sul piano probatorio, la via contrattuale risulta in genere più favorevole a chi chiede il risarcimento. Sul piano temporale, la prescrizione è di dieci anni nel caso contrattuale e di cinque anni in quello extracontrattuale.
Con una precisazione tutt’altro che marginale: il termine breve non decorre dal giorno dell’intervento, ma dal momento in cui il danno diventa riconoscibile.
Un elemento che consente di tutelare richieste altrimenti tardive.
Su questo assetto è intervenuta la Legge Gelli-Bianco, n. 24 del 2017, che ha ridisegnato la responsabilità sanitaria.
La legge ha orientato la responsabilità del singolo sanitario dipendente verso la natura extracontrattuale, mantenendo invece in capo alla struttura quella contrattuale.
Occorre però tenere presente che la norma non è retroattiva: per i fatti anteriori al 2017 la Corte di Cassazione continua ad applicare le regole precedenti. Nei casi meno recenti, dunque, questo profilo va verificato in via preliminare.
L’onere della prova: cosa spetta dimostrare al paziente
È il punto in cui molte richieste si arrestano, e merita una spiegazione puntuale, poiché l’onere della prova rappresenta il fulcro del contenzioso odontoiatrico.
Al paziente spetta dimostrare due elementi. Il primo è l’esistenza del rapporto con quel professionista. Il secondo, di gran lunga più impegnativo, è il nesso di causalità tra la condotta del dentista e il danno subito.
Non è sufficiente lamentare l’errore: occorre provare che quell’errore ha prodotto quel danno, secondo il criterio del “più probabile che non”, vale a dire con una probabilità superiore al cinquanta per cento.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10050 del 2022, lo ha ribadito con una formula netta. Una volta dimostrato il nesso causale, spetta al sanitario provare “di avere eseguito la prestazione con la diligenza, la prudenza e la perizia richieste nel caso concreto”.
In sostanza il paziente apre la questione dimostrando il collegamento causale, dopodiché l’onere si sposta sul dentista, chiamato a provare la propria diligenza per andare esente da responsabilità.
Per questa ragione una perizia medico-legale accurata non costituisce un elemento accessorio, ma la base dell’intera richiesta.
Chi avvia l’azione senza una consulenza tecnica adeguata si espone a un rischio concreto, poiché ogni incertezza sulla causa del danno opera a sfavore di chi domanda il risarcimento.
Lo illustra un caso deciso dalla Corte d’Appello di Palermo in tema di terapia canalare eseguita in modo errato: la domanda venne respinta proprio per la mancata prova del nesso causale.
L’errore era stato accertato, ma il suo collegamento con il danno lamentato no.
Obbligazione di mezzi o di risultato?
Vi è una distinzione che merita attenzione, perché all’origine di un equivoco piuttosto diffuso.
Nella maggior parte dei casi il dentista assume un’obbligazione di mezzi: si impegna a curare il paziente con perizia e diligenza, nel rispetto delle linee guida, senza garantire l’esito.
Se ha operato correttamente non è inadempiente, neppure quando il risultato si riveli insoddisfacente.
Diverso è il caso dell’obbligazione di risultato, tipica degli interventi a forte finalità estetica. In tale ipotesi il professionista si impegna a raggiungere un esito preciso, concordato e pianificato con il paziente, e ne risponde qualora l’esito non si realizzi.
La corretta qualificazione dell’obbligazione incide sull’intera impostazione della domanda: invocare un risultato là dove era stata pattuita la sola diligenza indebolisce la posizione del paziente fin dall’inizio.
Il consenso informato è una responsabilità autonoma
Il consenso informato viene spesso percepito come un semplice adempimento formale. Si tratta di un errore di prospettiva.
La sua violazione costituisce una fonte autonoma di responsabilità, del tutto indipendente dalla correttezza tecnica dell’intervento.
Il principio è netto. Un dentista può aver eseguito l’operazione a regola d’arte e rimanere comunque responsabile per non aver informato il paziente in modo adeguato sui rischi specifici.
Il consenso deve vertere sulle concrete possibili complicanze e non limitarsi a clausole generiche di stile.
Sotto questo profilo la prassi suggerisce un accorgimento utile: conservare copia di tutta la documentazione firmata, dai preventivi ai moduli fino ai referti radiografici, poiché in sede di giudizio tali documenti assumono un valore probatorio rilevante.
Quali danni sono risarcibili
Le voci risarcibili in ambito odontoiatrico rientrano in alcune categorie, che possono coesistere nello stesso caso:
Danno biologico: la lesione dell’integrità psicofisica, valutata in punti percentuali di invalidità permanente, dall’1% al 100%.
Inabilità temporanea: il pregiudizio subito nel periodo necessario alla guarigione, proporzionato ai giorni e al grado di inabilità.
Danno morale: la sofferenza interiore connessa alle lesioni patite.
Danno patrimoniale: le spese sostenute, a partire dai costi degli interventi correttivi resi necessari dall’errore.
Quest’ultima voce è di norma la più concreta e la più agevole da documentare: fatture, spese farmaceutiche, parcelle del professionista che ha dovuto correggere la prestazione precedente.
La loro conservazione è essenziale ai fini della quantificazione.
Come impostare la richiesta in modo efficace
Il percorso verso un risarcimento richiede metodo, ed è preferibile procedere con ordine anziché lasciarsi guidare dall’urgenza del momento.
Il primo passo consiste nel raccogliere l’intera cartella clinica insieme alla documentazione radiografica.
Il secondo è ottenere una valutazione medico-legale che accerti tanto l’errore quanto il nesso causale. Solo in un momento successivo ha senso quantificare il danno e formalizzare la richiesta.
Per un quadro operativo più dettagliato sui presupposti e sulle procedure, un utile riferimento è l’approfondimento dedicato al risarcimento dei danni odontoiatrici redatto dall’avvocato Cova, che ricostruisce nel dettaglio i passaggi rilevanti per chi si trova in questa situazione.
Resta un’ultima considerazione, forse la più importante.
Non ogni esito negativo di una cura dentale integra un’ipotesi di malasanità. Esistono le complicanze, i limiti oggettivi di ciascuna terapia e la stessa responsabilità del paziente che non completa le cure prescritte.
Lo conferma la vicenda palermitana, in cui parte del danno venne ricondotta a un secondo intervento e non al primo professionista.
Distinguere l’errore risarcibile dall’esito semplicemente sfortunato è precisamente il compito di una valutazione tecnica qualificata, che deve precedere qualsiasi azione.








